Variazione catastale da Superbonus: l’Agenzia delle Entrate avvisa delle dimenticanze

Con il provvedimento del 7 febbraio 2025, l’Agenzia definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni, nei casi in cui l’adempimento non sia stato effettuato.

I contribuenti sono obbligati a dichiarare la variazione dello stato degli immobili interessati dagli interventi agevolati. Attraverso la comunicazione il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

L’Agenzia delle entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile.

Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia può inviare apposita comunicazione (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

L’Agenzia invia la comunicazione al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.

I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.

Nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia si invita a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”,