Il regime Forfettario può essere utilizzato dai contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa, di arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi lordi di ammontare non superiore a 85.000€; la soglia dei redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente invece è innalzata a 35.000€ (30.000€ per l’anno 2023).
Tale limite è l’unico requisito richiesto. Essendo un regime fiscale agevolato è stato introdotto per incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di piccole dimensioni.
Presenta consistenti caratteristiche di notevole importanza:
- Esclusione applicazione dell’I.V.A.
- Non assoggettamento agli I.S.A.
- Esclusione applicazione delle ritenute d’acconto;
Inoltre per chi decide di far parte di tale regime:
- Il reddito o il compenso, percepiti nell’anno di imposta precedente, vengono determinati esclusivamente in base al criterio di cassa;
- Le uniche spese che si possono dedurre dall’ammontare del reddito sono solo esclusivamente i contributi previdenziali versati in ciascun periodo d’imposta di riferimento. Tale regime non permette alcuna deduzione, neanche quelle per carico di famiglia;
- Applicazione imposta sostitutiva dell’aliquota pari al 15% del reddito imponibile al netto dei contributi previdenziali. L’aliquota per i nuovi titolari di partita iva, per i primi 5 anni, viene calcolata nella misura del 5%. Trascorsi i 5 anni, si entra in regime con l’applicazione dell’aliquota del 15%.
Il limite è unico e riguarda tutti i codici Ateco 2007 che distingue l’attività di impresa, di arte o professione che viene esercitata.
Particolare attenzione va fatta per quei soggetti che esercitano più attività, infatti il limite dei 85.000,00 € non deve essere superato sommando il reddito prodotto dell’insieme delle attività.
I soggetti sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e sono esonerati dall’obbligo della loro tenuta.
Hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e certificare i corrispettivi.
Indicazioni da riportare in fattura
- Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario;
- imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (art.6) pari a € 2,00 per importi non soggetti ad IVA di importo superiore ad € 77,47;
- Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art.1 della legge n.190 del 29 dicembre 2014
Cause di esclusione dal Regime Forfetario
Qui di seguito viene riportato un elenco di soggetti che non può usufruire del regime forfetario. Essi sono:
- se sfori il limite di 85.000€, non vai oltre i 100.000€, rimani comunque nel regime forfettario nell’anno corrente, quindi devi semplicemente versare l’imposta sostitutiva prevista e puoi continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioni. L’anno successivo, invece, non potrai aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma dovrai adottare il regime ordinario.
- se superi la soglia dei 100.000€, invece, esci immediatamente dal regime forfettario e dovrai iniziare ad applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.
- Se tornerai a rispettare nei requisiti prescritti, potrai rientrare nel regime agevolato dopo due anni. Ti spieghiamo in dettaglio la dinamica nell’ultimo capitolo di questa guida: Come entrare, uscire e passare al regime forfettario 2025.
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
- agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti, giochi e altre attività, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, vendita di rottami o cascami.
- I soggetti non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- I soggetti quali Persone fisiche, che utilizzano i regimi speciali ai fini dell’iva come per esempio coloro che esercitano una delle seguenti attività o che svolgono attività nei seguenti settori: agricoltura, Sali e tabacchi, editoria, agenzia di viaggi e turismo);
- I soggetti che svolgono cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- I soggetti che svolgono attività di cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
- I soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni o di lavoro autonomo che partecipano, contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata.
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 35.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 e l’importo è stato aumentato dalla Legge di Bilancio 2025, passando da 30.000€ a 35.000€.
Come vi si può accedere al regime
- per i soggetti che già svolgono l’attività Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
- per i soggetti che iniziano l’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività nel modello AA9/12.
L’omessa indicazione nella dichiarazione iniziale, non preclude l’accesso al regime ma comporta una sanzione amministrativa che varia da € 250 a € 2.000.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
Requisiti oggettivi: limite del regime forfettario per fatturato e spese
1) requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi della tua attività: l’insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 € annui. Se, ad esempio, nel corso del 2025 superi questa soglia, nel 2026 dovrai adottare il regime ordinario (o semplificato).
Se hai aperto una nuova attività, il limite va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. Dovrai cioè dividere 85.000 (il limite attuale) per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Supponendo che tu abbia avviato la tua nuova attività il 1° dicembre 2025, il limite di compensi da rispettare nel 2025 sarà di 7.219 €, ovvero (85.000/365)*31.
L’attuale limite di ricavi/compensi di 85.000 € (prima era di 65.000€) è stato stabilito dalla legge di bilancio 2023.
2) requisito oggettivo per l’accesso al forfettario è stato reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 €. Non si tratta in realtà di una vera e propria novità: tale limite, con una soglia più bassa (di 5.000 €), esisteva già in passato ed era stato abolito nel 2019. La legge di bilancio del 2020 non fa altro che reintrodurlo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, elevandolo a 20.000 €.
Per l’applicabilità del forfettario nel 2025 quindi, dovrai valutare le spese che hai effettuato per il personale dipendente nel 2024. In caso di nuova attività, invece, il requisito va verificato su dati presunti. Nel calcolo vanno incluse anche le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
